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Dato l'enorme prevalenza negli USA 1/68 al 2010 dell'autismo alcuni ricercatori della Chicago University con una indagine statistica molto complessa hanno stabilito che l'autismo e le disabilità intellettive aumentano in quegli stati dove l'inquinamento ambientale è maggiormente diffuso ( tossine, metalli pesanti, pesticidi etc.)
E' possibile ora per la ricerca abbandonare la causa genetica? O si vuole spingere la ricerca e quindi i fondi per la ricerca in un vicolo cieco?
In allegato lo studio che potete scaricare sal sito ufficiale
http://www.ploscompbiol.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pcbi.1003518
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In questo momento mi trovo in una struttura che la medicina ufficiale ritiene come solo mezzo per contenere, gestire ed insegnare a gestire la problematica dell'autismo.
Non voglio soffermarmi sulla storia di questa vera e propria "pandemia".
Troverete innumerevoli siti a tal riguardo...molti dei quali in lingua inglese.
Voglio soffermare la mia attenzione sue finalità del portale che risiedono nel sottotitolo del logo
"libera scienza in libera co-scienza".
La scienza oggi è veramente libera? La ricerca scientifica? le universatà? Gli editori scientifici? la formazione medica? Le società scientifiche? e per finire gli albi professionali?
Credo fermamente che vi siano notevoli infiltrazioni politico-economiche sottese riguardo l'"affare" delle malattie inclusa l'autismo.
Fin quando non si avrà l'assoluta certezza che non vi sia conflitto di interesse ne interferenze politico-economiche in medicina allora la verità sarà una chimera...
Se ipotizzassimo che un ricercatore scopra che un farmaco per esempio ha effetti collaterali molto evidenti e questa scoperta va contro il suo stesso datore di lavoro e/o controllore siamo sicuri che la scoperta non venga sottaciuta?
E poi chi paga la ricerca? I poteri istituzionali sono liberi da ingerenze economiche e del profitto delle multinazionali del farmaco?
Le università che dovrebbero essere fucina di nuove menti libere siamo sicuri che non indottrinano soltanto i futuri medici?
E chi paga gli editori scientifici? chi li finanzia? chi decide se una ricerca "sia valida" e degna di essere pubblicata?
Perchè una ricerca non pubblicata su una rivista scientifica internazionale è considerata alla stregua di carta igienica?
Queste ed altre riflessioni balenano nella mia mente...questo sito è UN PORTO LIBERO PER MENTI LIBERE...dove lo scopo ultimo è la VERITA' ed il CORAGGIO di dire determinate cosa con chiarezza.
Mi preme affrontare il problema dell'autismo facendo una riflessione sulle FAMIGLIE e sul loro smarrimento
Sentirsi dire "signora suo figlio è autistico" è una vera è propria condanna dato che per la medicina ufficiale non vi è cura alcuna
Soltanto terapie neuropsicomotorie e logopediche in tutte le salse possibili...secondo la moda del momento.
Fermo restando che il sottoscritto crede nel valore delle terapie la mia semplice riflessione è che nessuna terapia possa sortire dei veri risultanti se il paziente autistico non sia almeno "biologicamente parlando" in un condizione di stabilità.
stendo un velo pietosissimo su servizi sociali e sul mondo scuola assolutamente impreparato sull'autismo e sulla disabilità in genere...sia dal punto di vista normatico che sulla preparazione e formazioni specifica delle insegnanti non solo curriculari ma specialmente di "sostegno."
La famiglia di un bambino disabile ha enormi difficoltà nella gestione di questa malattia, irascibilità, iperattività, comportamenti inconsieti, stereotipie, condotte asociali rendono la vita stessa della famiglia difficilissima.
Non poche famiglie colpite da questo problema si disgregano....i genitori chiedono aiuto ai medici che non possono nulla.
La corsa verso quel luminare o quell'altro in tutta Italia o all'estero serve solo ad alimentare le speranze dei genitori stessi, speranze che si infrangono col tempo e la disperazione amplierà le porte molte volte anche della disperazione.
Decenni di interventi di questa o quella metodica consegneranno un individuo che diventerà adulto e sarà asociale.
Certo esistono milgioramenti...dovuti fortunatamente a fortuiti milgioramenti in ambito biologico, alla perizia di riabilitatori che ci mettono l'anima...ma al massimo queste persone entreranno in convitti semiconvitti o in centri diurni semiresidenziali
Il dolore delle familgie si erge forte intenso ma è assolutamente disomogeneo...perchè ogni geniore vede la propria condizione individuale alcune volte penosa nel vedere il proprio figlio...guardarlo negli occhi e pensare al suo futuro quando nessuno potrà prendersi cura di loco...come possono fare al meglio i genitori.
Vedere altri bambini "sani" vederli crescere e giocare interegire col mondo intero....guardare il proprio figlio e sentire che tutto ciò E' UN CASO è SEMPLICEMENTE RIDICOLO.
Caro genitore Tu non sei più solo....oramai la prevalenza della malattia autistica è aumentata in maniera vertiginosa ed ora in USA siamo al 2010 di un bambino autistico ogni 68 nati.
Credo che solo la percezione non PIU' INDIVIDUALE ma COLLETTIVA della malattia autistica possa veramente fare la differenza portanDo QUEL GRIDO DI DOLORE sui tavoli tecnici che contano in primis al Ministero della Salute
Solo questo volgio dirti caro genitore la tua ahimè non è più una sfortuna ti hanno per decenni ingannato....pochi sanno... di reticenti ne esistono molti...perchè per paura di ritorsioni pesantissime stanno zitti...
Ad maiora
Salvatore Morelli
ore 18.10 del 30-4-2014 aspettando....il prodotto della sfortuna...
Interessante documento in allegato della Camera dei Comuni in Inghilterra
A pagina 44 si elenzano i livelli di influenza di Big Pharma
Throughout this inquiry we received much evidence about the influence of the
pharmaceutical industry. We were told that it permeates the health service, regulatory and
licensing bodies, research institutions, Government and the public perception of
medicines. The extent of this influence was pithily expressed by Dr Richard Horton, editor
of The Lancet:
The pharmaceutical industry has been enormously successful at inter-digitating itself
in the usual process of healthcare in the UK. It provides people; it provides
equipment, services, buildings, facilities and, of course, hospitality. At almost every
level of NHS care provision the pharmaceutical industry shapes the agenda and the
practice of medicine.102
159. Here, we examine the claims made by witnesses about the industry’s influence on the
processes, groups and organisations that determine what medicines patients receive and
how they are used. We also look at how those bodies which regulate the industry, and other
potential countervailing forces, have responded. The key processes, groups and
organisations include:
a) Research, particularly research priorities and the conduct of medical research;
b) Prescribers;
c) Patients and patient organisations/medical charities;
d) The drug regulatory system; and
e) Government and associated bodies, including NICE. "
Un nuovo studio commissionato dal CDC negli USA stima in 1/50 al 2012. Parliamo ancora di sfortuna? Di migliori strumenti diagnostici? Di cause genetiche?
Sarebbe ora di mettersi tutti insieme su uno stesso tavolp per ricercare le cause di qualsiasi natura di questa immane pandemia? o ci sono poteri che non volgiono ciò?
Mai possibile che la scienza ufficiale parli ancora di sfortuna...o di fantomatiche cause genetiche che non spiegano un cosi forte incremento?
About 1 in 88 children has been identified with an autism spectrum disorder (ASD) according to estimates from CDC's Autism and Developmental Disabilities Monitoring (ADDM) Network.
TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISISONE
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 344, 359, 1009 E 1073
"Disposizioni in materia di prevenzione, cura, riabilitazione delle persone affette da autismo e di assistenza alle famiglie"
Art. 1.
(Finalità)
1. Gli interventi di cui alla presente legge sono diretti ai soggetti con diagnosi di disturbo dello spettro autistico secondo i criteri contenuti nel Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM) al fine di favorire, tenuto conto delle peculiarità dei singoli disturbi dello spettro autistico, il normale inserimento nella vita sociale delle persone che ne sono affette.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono rivolti al conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) diffondere la cultura della necessità di una diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico;
b) promuovere la piena accessibilità alle informazioni relative all'autismo e ai servizi sanitari correlati;
c) promuovere progetti internazionali di ricerca con particolare riguardo ai settori della genomica, gastroenterologia, neuroimmunità, metabolismo e detossificazione;
d) promuovere la costituzione di banche dati coordinate dall'Istituto Superiore di Sanità che consentano di monitorare l'andamento epidemiologico dei disturbi dello spettro autistico e i risultati degli interventi preventivi terapeutici e riabilitativi erogati.
Art. 2
(Linee guida)
1. L’Istituto Superiore di Sanità aggiorna ogni tre anni, sulla base della documentazione scientifica nazionale e internazionale, le Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico di seguito denominate «Linee guida».
2. Le Linee guida hanno a oggetto le raccomandazioni relative agli interventi farmacologici e non farmacologici per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico basate sull'evidenza, per distinte fasce d'età, di soggetti trattati. L'Istituto Superiore di Sanità pubblica e aggiorna ogni tre anni l'elenco degli esperti esterni e dei centri scientifici e clinici che collaborano alla redazione delle Linee guida. Prima di ogni approvazione triennale delle Linee guida, l'Istituto Superiore di Sanità pubblica il relativo progetto nel proprio sito internet, invitando le istituzioni e le figure professionali coinvolte nell'assistenza a soggetti con disturbi dello spettro autistico a fornire suggerimenti e osservazioni. L'Istituto Superiore di Sanità mette a disposizione degli interessati, nel medesimo sito, procedure informatiche in grado di agevolare l'invio delle osservazioni.
Art. 3
(Livelli di assistenza)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio del ministri, adottato ai sensi dell'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono individuate le prestazioni riconducibili ai livelli essenziali di assistenza, erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale nei confronti dei soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico.
2. Le prestazioni e gli interventi farmacologici e non farmacologici sono realizzati secondo le Linee guida e le raccomandazioni di cui all'articolo 2, comma 2.
3. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano intendano, nell'ambito delle rispettive competenze, fornire a soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico prestazioni ulteriori rispetto a quelle previste dai livelli essenziali di assistenza, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, come integrati ai sensi del comma 1 del presente articolo, con fondi diversi dalla quota di riparto delle disponibilità complessive del Servizio sanitario nazionale, si attengono comunque alle Linee guida ai fini dell'individuazione dei trattamenti basati sull'evidenza scientifica.
Art. 4
(Diritto all'informazione)
1. Il foglietto illustrativo dei prodotti farmaceutici deve indicare con chiarezza se il prodotto può essere assunto senza rischio dalle persone affette da disturbo dello spettro autistico.
Art. 5
(Politiche in materia di autismo nei piani sanitari regionali)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono nell'ambito dei rispettivi piani sanitari progetti, azioni programmatiche e altre idonee iniziative dirette alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione dei soggetti affetti da disturbo dello spettro autistico. A tal fine, nell'ambito della organizzazione dei servizi di assistenza sanitaria ai soggetti con disturbi dello spettro autistico, le regioni e le province autonome di Trento istituiscono centri di riferimento con compiti di coordinamento dei presìdi della rete sanitaria regionale e delle province autonome, al fine di garantire la diagnosi tempestiva e stabiliscono percorsi diagnostici terapeutici e assistenziali per la presa in carico di minori, adolescenti e adulti con disturbi dello spettro autistico
e adottano misure idonee al conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) promuovere la realizzazione sul territorio di servizi gestiti da unità funzionali multidisciplinari per la cura e la riabilitazione delle persone affette da disturbi dello spettro autistico;
b) promuovere la formazione sugli strumenti di valutazione e le metodologie validati a livello internazionale, nel rispetto delle linee guida degli operatori sanitari operanti nei servizi di neuropsichiatria infantile, di riabilitazione funzionale e di psichiatria;
c) promuovere la formazione sulle metodologie di intervento educative, validate a livello internazionale, degli insegnanti che seguono alunni con disturbi dello spettro autistico;
d) incentivare progetti dedicati all'educazione sanitaria delle famiglie che hanno in carico persone affette da autismo, allo scopo di ottimizzare le competenze, le risorse e la collaborazione con i servizi di cura;
e) garantire la tempestività e l'appropriatezza degli interventi terapeutici mediante un efficace scambio di informazioni tra operatori sanitari e famiglie;
f) prevedere idonee misure di coordinamento tra i servizi di neuropsichiatria infantile e di psichiatria per garantire la presa in carico e il corretto trasferimento di informazioni nel passaggio all'età adulta;
g) rendere disponibili sul territorio strutture diurne e residenziali con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico in grado di effettuare, insieme ai servizi territoriali, la presa in carico di soggetti minori, adolescenti e adulti;
h) promuovere progetti finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti adulti con disturbi dello spettro autistico, che ne valorizzino le capacità.
Art. 6
(Esenzioni)
1. Il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, con proprio decreto da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, all'aggiornamento del regime delle esenzioni relativo all'autismo, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999 n. 329.
TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISISONE
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 344, 359, 1009 E 1073
"Disposizioni in materia di prevenzione, cura, riabilitazione delle persone affette da autismo e di assistenza alle famiglie"
Art. 1.
(Finalità)
1. Gli interventi di cui alla presente legge sono diretti ai soggetti con diagnosi di disturbo dello spettro autistico secondo i criteri contenuti nel Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM) al fine di favorire, tenuto conto delle peculiarità dei singoli disturbi dello spettro autistico, il normale inserimento nella vita sociale delle persone che ne sono affette.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono rivolti al conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) diffondere la cultura della necessità di una diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico;
b) promuovere la piena accessibilità alle informazioni relative all'autismo e ai servizi sanitari correlati;
c) promuovere progetti internazionali di ricerca con particolare riguardo ai settori della genomica, gastroenterologia, neuroimmunità, metabolismo e detossificazione;
d) promuovere la costituzione di banche dati coordinate dall'Istituto Superiore di Sanità che consentano di monitorare l'andamento epidemiologico dei disturbi dello spettro autistico e i risultati degli interventi preventivi terapeutici e riabilitativi erogati.
Art. 2
(Linee guida)
1. L’Istituto Superiore di Sanità aggiorna ogni tre anni, sulla base della documentazione scientifica nazionale e internazionale, le Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico di seguito denominate «Linee guida».
2. Le Linee guida hanno a oggetto le raccomandazioni relative agli interventi farmacologici e non farmacologici per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico basate sull'evidenza, per distinte fasce d'età, di soggetti trattati. L'Istituto Superiore di Sanità pubblica e aggiorna ogni tre anni l'elenco degli esperti esterni e dei centri scientifici e clinici che collaborano alla redazione delle Linee guida. Prima di ogni approvazione triennale delle Linee guida, l'Istituto Superiore di Sanità pubblica il relativo progetto nel proprio sito internet, invitando le istituzioni e le figure professionali coinvolte nell'assistenza a soggetti con disturbi dello spettro autistico a fornire suggerimenti e osservazioni. L'Istituto Superiore di Sanità mette a disposizione degli interessati, nel medesimo sito, procedure informatiche in grado di agevolare l'invio delle osservazioni.
Art. 3
(Livelli di assistenza)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio del ministri, adottato ai sensi dell'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono individuate le prestazioni riconducibili ai livelli essenziali di assistenza, erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale nei confronti dei soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico.
2. Le prestazioni e gli interventi farmacologici e non farmacologici sono realizzati secondo le Linee guida e le raccomandazioni di cui all'articolo 2, comma 2.
3. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano intendano, nell'ambito delle rispettive competenze, fornire a soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico prestazioni ulteriori rispetto a quelle previste dai livelli essenziali di assistenza, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, come integrati ai sensi del comma 1 del presente articolo, con fondi diversi dalla quota di riparto delle disponibilità complessive del Servizio sanitario nazionale, si attengono comunque alle Linee guida ai fini dell'individuazione dei trattamenti basati sull'evidenza scientifica.
Art. 4
(Diritto all'informazione)
1. Il foglietto illustrativo dei prodotti farmaceutici deve indicare con chiarezza se il prodotto può essere assunto senza rischio dalle persone affette da disturbo dello spettro autistico.
Art. 5
(Politiche in materia di autismo nei piani sanitari regionali)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono nell'ambito dei rispettivi piani sanitari progetti, azioni programmatiche e altre idonee iniziative dirette alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione dei soggetti affetti da disturbo dello spettro autistico. A tal fine, nell'ambito della organizzazione dei servizi di assistenza sanitaria ai soggetti con disturbi dello spettro autistico, le regioni e le province autonome di Trento istituiscono centri di riferimento con compiti di coordinamento dei presìdi della rete sanitaria regionale e delle province autonome, al fine di garantire la diagnosi tempestiva e stabiliscono percorsi diagnostici terapeutici e assistenziali per la presa in carico di minori, adolescenti e adulti con disturbi dello spettro autistico
e adottano misure idonee al conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) promuovere la realizzazione sul territorio di servizi gestiti da unità funzionali multidisciplinari per la cura e la riabilitazione delle persone affette da disturbi dello spettro autistico;
b) promuovere la formazione sugli strumenti di valutazione e le metodologie validati a livello internazionale, nel rispetto delle linee guida degli operatori sanitari operanti nei servizi di neuropsichiatria infantile, di riabilitazione funzionale e di psichiatria;
c) promuovere la formazione sulle metodologie di intervento educative, validate a livello internazionale, degli insegnanti che seguono alunni con disturbi dello spettro autistico;
d) incentivare progetti dedicati all'educazione sanitaria delle famiglie che hanno in carico persone affette da autismo, allo scopo di ottimizzare le competenze, le risorse e la collaborazione con i servizi di cura;
e) garantire la tempestività e l'appropriatezza degli interventi terapeutici mediante un efficace scambio di informazioni tra operatori sanitari e famiglie;
f) prevedere idonee misure di coordinamento tra i servizi di neuropsichiatria infantile e di psichiatria per garantire la presa in carico e il corretto trasferimento di informazioni nel passaggio all'età adulta;
g) rendere disponibili sul territorio strutture diurne e residenziali con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico in grado di effettuare, insieme ai servizi territoriali, la presa in carico di soggetti minori, adolescenti e adulti;
h) promuovere progetti finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti adulti con disturbi dello spettro autistico, che ne valorizzino le capacità.
Art. 6
(Esenzioni)
1. Il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, con proprio decreto da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, all'aggiornamento del regime delle esenzioni relativo all'autismo, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999 n. 329.
TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISISONE
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 344, 359, 1009 E 1073
"Disposizioni in materia di prevenzione, cura, riabilitazione delle persone affette da autismo e di assistenza alle famiglie"
Art. 1.
(Finalità)
1. Gli interventi di cui alla presente legge sono diretti ai soggetti con diagnosi di disturbo dello spettro autistico secondo i criteri contenuti nel Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM) al fine di favorire, tenuto conto delle peculiarità dei singoli disturbi dello spettro autistico, il normale inserimento nella vita sociale delle persone che ne sono affette.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono rivolti al conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) diffondere la cultura della necessità di una diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico;
b) promuovere la piena accessibilità alle informazioni relative all'autismo e ai servizi sanitari correlati;
c) promuovere progetti internazionali di ricerca con particolare riguardo ai settori della genomica, gastroenterologia, neuroimmunità, metabolismo e detossificazione;
d) promuovere la costituzione di banche dati coordinate dall'Istituto Superiore di Sanità che consentano di monitorare l'andamento epidemiologico dei disturbi dello spettro autistico e i risultati degli interventi preventivi terapeutici e riabilitativi erogati.
Art. 2
(Linee guida)
1. L’Istituto Superiore di Sanità aggiorna ogni tre anni, sulla base della documentazione scientifica nazionale e internazionale, le Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico di seguito denominate «Linee guida».
2. Le Linee guida hanno a oggetto le raccomandazioni relative agli interventi farmacologici e non farmacologici per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico basate sull'evidenza, per distinte fasce d'età, di soggetti trattati. L'Istituto Superiore di Sanità pubblica e aggiorna ogni tre anni l'elenco degli esperti esterni e dei centri scientifici e clinici che collaborano alla redazione delle Linee guida. Prima di ogni approvazione triennale delle Linee guida, l'Istituto Superiore di Sanità pubblica il relativo progetto nel proprio sito internet, invitando le istituzioni e le figure professionali coinvolte nell'assistenza a soggetti con disturbi dello spettro autistico a fornire suggerimenti e osservazioni. L'Istituto Superiore di Sanità mette a disposizione degli interessati, nel medesimo sito, procedure informatiche in grado di agevolare l'invio delle osservazioni.
Art. 3
(Livelli di assistenza)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio del ministri, adottato ai sensi dell'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono individuate le prestazioni riconducibili ai livelli essenziali di assistenza, erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale nei confronti dei soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico.
2. Le prestazioni e gli interventi farmacologici e non farmacologici sono realizzati secondo le Linee guida e le raccomandazioni di cui all'articolo 2, comma 2.
3. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano intendano, nell'ambito delle rispettive competenze, fornire a soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico prestazioni ulteriori rispetto a quelle previste dai livelli essenziali di assistenza, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, come integrati ai sensi del comma 1 del presente articolo, con fondi diversi dalla quota di riparto delle disponibilità complessive del Servizio sanitario nazionale, si attengono comunque alle Linee guida ai fini dell'individuazione dei trattamenti basati sull'evidenza scientifica.
Art. 4
(Diritto all'informazione)
1. Il foglietto illustrativo dei prodotti farmaceutici deve indicare con chiarezza se il prodotto può essere assunto senza rischio dalle persone affette da disturbo dello spettro autistico.
Art. 5
(Politiche in materia di autismo nei piani sanitari regionali)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono nell'ambito dei rispettivi piani sanitari progetti, azioni programmatiche e altre idonee iniziative dirette alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione dei soggetti affetti da disturbo dello spettro autistico. A tal fine, nell'ambito della organizzazione dei servizi di assistenza sanitaria ai soggetti con disturbi dello spettro autistico, le regioni e le province autonome di Trento istituiscono centri di riferimento con compiti di coordinamento dei presìdi della rete sanitaria regionale e delle province autonome, al fine di garantire la diagnosi tempestiva e stabiliscono percorsi diagnostici terapeutici e assistenziali per la presa in carico di minori, adolescenti e adulti con disturbi dello spettro autistico
e adottano misure idonee al conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) promuovere la realizzazione sul territorio di servizi gestiti da unità funzionali multidisciplinari per la cura e la riabilitazione delle persone affette da disturbi dello spettro autistico;
b) promuovere la formazione sugli strumenti di valutazione e le metodologie validati a livello internazionale, nel rispetto delle linee guida degli operatori sanitari operanti nei servizi di neuropsichiatria infantile, di riabilitazione funzionale e di psichiatria;
c) promuovere la formazione sulle metodologie di intervento educative, validate a livello internazionale, degli insegnanti che seguono alunni con disturbi dello spettro autistico;
d) incentivare progetti dedicati all'educazione sanitaria delle famiglie che hanno in carico persone affette da autismo, allo scopo di ottimizzare le competenze, le risorse e la collaborazione con i servizi di cura;
e) garantire la tempestività e l'appropriatezza degli interventi terapeutici mediante un efficace scambio di informazioni tra operatori sanitari e famiglie;
f) prevedere idonee misure di coordinamento tra i servizi di neuropsichiatria infantile e di psichiatria per garantire la presa in carico e il corretto trasferimento di informazioni nel passaggio all'età adulta;
g) rendere disponibili sul territorio strutture diurne e residenziali con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico in grado di effettuare, insieme ai servizi territoriali, la presa in carico di soggetti minori, adolescenti e adulti;
h) promuovere progetti finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti adulti con disturbi dello spettro autistico, che ne valorizzino le capacità.
Art. 6
(Esenzioni)
1. Il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, con proprio decreto da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, all'aggiornamento del regime delle esenzioni relativo all'autismo, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999 n. 329.
A pag. 10 del
Tavolo nazionale di lavoro sull’autismo 2008 del Ministero della Salute
"Richiamando l’aspetto della multidisciplinarietà si rinnova la segnalazione di una specifica linea di ricerca in relazione al rapporto tra autismo e patologie gastrointestinali."
Una relazione intera con solo un piccolo capoverso riguardante questo aspetto comune ai pazienti autistici ridicolizzando l'incremento planetario del problema...ma i numeri sono numeri...
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_810_allegato.pdf
cliccare su read more per visualizzare l'allegato
A pag. 10 del
Tavolo nazionale di lavoro sull’autismo 2008 del Ministero della Salute
"Richiamando l’aspetto della multidisciplinarietà si rinnova la segnalazione di una specifica linea di ricerca in relazione al rapporto tra autismo e patologie gastrointestinali."
Una relazione intera con solo un piccolo capoverso riguardante questo aspetto comune ai pazienti autistici ridicolizzando l'incremento planetario del problema...ma i numeri sono numeri...
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_810_allegato.pdf
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